
Nuovi obblighi per l’installazione di sistemi di climatizzazione
4 Regolamenti europei, entrati di recente in vigore, indicano alcune prescrizioni riguardo gli apparecchi e i sistemi per il riscaldamento d'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria che saranno immessi sul mercato dal prossimo 26 settembre 2015. Questi infatti dovranno essere accompagnati da un'etichetta energetica oltre che rispettare nuovi requisiti minimi di performance energetica per poter circolare liberamente in Europa.
L’operatività di tali regolamenti avrà modalità e tempi uguali in tutti paesi Europei. Ma vediamo quali sono:
1. Regolamento n. 811/2013 per l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria);
2. Regolamento n. 812/2013 per l'etichettatura energetica degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
3. Regolamento n. 813/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria);
4. Regolamento n. 814/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
I primi due introducono un sistema armonizzato per l'etichettatura dei prodotti e sistemi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria mentre i restanti due definiscono i requisiti prestazionali minimi per la loro commercializzazione e/o la messa in servizio.
Il rispetto di tali requisiti prestazionali più restrittivi è condizione necessaria per la marcatura CE che consente la libera circolazione in Europa.
L'obbligo di etichettatura energetica riguarda i prodotti per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 70 kW di potenza nominale e i bollitori con volume fino a 500 litri, mentre i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica si applicano agli stessi prodotti fino a 400 kW di potenza nominale o con volume fino a 2000 litri.
Quali saranno i prodotti ammessi dal 26 settembre 2015?
I Regolamenti attuativi dell'ErP (813/2013 e 814/2013) fissano varie scadenze dal 26/09/2015 al 26/09/2018 per l'introduzione dei requisiti minimi di prestazioni energetiche ed ambientali degli apparecchi per la climatizzazione invernale operanti su circuiti idronici e degli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria.Tali requisiti riguardano rendimento, emissioni inquinanti (NOx), rumorosità e dispersioni.
I prodotti non conformi non potranno essere immessi sul mercato in Europa a partire dal 26/09/2015.
Con l'entrata in vigore dei nuovi requisiti prestazionali, si stima infatti che circa il 60% dell'attuale mercato sarà fuori norma con uno spostamento del mix di vendita verso apparecchi a più alta efficienza, quali caldaie a condensazione e pompe di calore.
Dal 26 settembre 2015, ad esempio, potranno essere immesse sul mercato solo le caldaie che hanno un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) di almeno 86% e quelle destinate ad applicazioni di tipo B11 con un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) di almeno 75% purché installate in canne collettive ramificate.
Resta inteso che siccome l'obbligo di etichettatura energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica riguardano solo i prodotti immessi sul mercato successivamente al 26 settembre 2015, i prodotti che sono presenti nei magazzini dei Grossisti o di installatori prima del 26 settembre 2015 potranno essere commercializzati e quindi regolarmente installati.
E per quanto riguarda l’etichetta energetica?
Come criterio generale l'etichetta è resa disponibile dal fabbricante ed è responsabilità del rivenditore renderla visibile nel punto vendita su ciascun apparecchio.
Tuttavia oltre all'etichetta di prodotto è prevista anche un'etichetta "di sistema" quando si combinano apparecchi di riscaldamento con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. In questi casi l'etichetta del sistema è rilasciata:
1) dal produttore, quando è lui ad immettere sul mercato il sistema;
2) dal distributore, nel caso in cui vende un sistema composto da apparecchi e componenti forniti da produttori diversi;
3) dall'installatore quando provvede ad assemblare e installare, sotto la propria responsabilità, un impianto costituito da apparecchi e componenti forniti da produttori diversi.
Pertanto l'installatore che assemblea e installa sotto la propria responsabilità apparecchi e dispositivi forniti da fabbricanti diversi deve munire il sistema di:
1. Un'etichetta energetica di sistema conforme all'allegato III punto 3 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato III punto 4 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. L'etichetta riporta il nome del fornitore e la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del sistema.
2. Una scheda di sistema conforme all'allegato IV punto 5 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato IV punto 6 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. La scheda deve riportare, in particolare, il valore dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale, il fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme, il valore della differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie e più fredde così come medie e più calde nonché il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'apparecchio di riscaldamento misto.
3. Un fascicolo tecnico conforme all'allegato V punto 5 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato V punto 6 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Il fascicolo dovrebbe riportare anche le eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione del sistema.
La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità degli impianti di cui al DM 37/08.
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 104/2012, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 3.000 a 30.000 euro, per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta;
b) da 2.000 a 20.000 euro, per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente o con etichette non autorizzate.
L’operatività di tali regolamenti avrà modalità e tempi uguali in tutti paesi Europei. Ma vediamo quali sono:
1. Regolamento n. 811/2013 per l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria);
2. Regolamento n. 812/2013 per l'etichettatura energetica degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
3. Regolamento n. 813/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria);
4. Regolamento n. 814/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
I primi due introducono un sistema armonizzato per l'etichettatura dei prodotti e sistemi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria mentre i restanti due definiscono i requisiti prestazionali minimi per la loro commercializzazione e/o la messa in servizio.
Il rispetto di tali requisiti prestazionali più restrittivi è condizione necessaria per la marcatura CE che consente la libera circolazione in Europa.
L'obbligo di etichettatura energetica riguarda i prodotti per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 70 kW di potenza nominale e i bollitori con volume fino a 500 litri, mentre i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica si applicano agli stessi prodotti fino a 400 kW di potenza nominale o con volume fino a 2000 litri.
Quali saranno i prodotti ammessi dal 26 settembre 2015?
I Regolamenti attuativi dell'ErP (813/2013 e 814/2013) fissano varie scadenze dal 26/09/2015 al 26/09/2018 per l'introduzione dei requisiti minimi di prestazioni energetiche ed ambientali degli apparecchi per la climatizzazione invernale operanti su circuiti idronici e degli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria.Tali requisiti riguardano rendimento, emissioni inquinanti (NOx), rumorosità e dispersioni.
I prodotti non conformi non potranno essere immessi sul mercato in Europa a partire dal 26/09/2015.
Con l'entrata in vigore dei nuovi requisiti prestazionali, si stima infatti che circa il 60% dell'attuale mercato sarà fuori norma con uno spostamento del mix di vendita verso apparecchi a più alta efficienza, quali caldaie a condensazione e pompe di calore.
Dal 26 settembre 2015, ad esempio, potranno essere immesse sul mercato solo le caldaie che hanno un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) di almeno 86% e quelle destinate ad applicazioni di tipo B11 con un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) di almeno 75% purché installate in canne collettive ramificate.
Resta inteso che siccome l'obbligo di etichettatura energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica riguardano solo i prodotti immessi sul mercato successivamente al 26 settembre 2015, i prodotti che sono presenti nei magazzini dei Grossisti o di installatori prima del 26 settembre 2015 potranno essere commercializzati e quindi regolarmente installati.
E per quanto riguarda l’etichetta energetica?
Come criterio generale l'etichetta è resa disponibile dal fabbricante ed è responsabilità del rivenditore renderla visibile nel punto vendita su ciascun apparecchio.
Tuttavia oltre all'etichetta di prodotto è prevista anche un'etichetta "di sistema" quando si combinano apparecchi di riscaldamento con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. In questi casi l'etichetta del sistema è rilasciata:
1) dal produttore, quando è lui ad immettere sul mercato il sistema;
2) dal distributore, nel caso in cui vende un sistema composto da apparecchi e componenti forniti da produttori diversi;
3) dall'installatore quando provvede ad assemblare e installare, sotto la propria responsabilità, un impianto costituito da apparecchi e componenti forniti da produttori diversi.
Pertanto l'installatore che assemblea e installa sotto la propria responsabilità apparecchi e dispositivi forniti da fabbricanti diversi deve munire il sistema di:
1. Un'etichetta energetica di sistema conforme all'allegato III punto 3 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato III punto 4 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. L'etichetta riporta il nome del fornitore e la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del sistema.
2. Una scheda di sistema conforme all'allegato IV punto 5 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato IV punto 6 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. La scheda deve riportare, in particolare, il valore dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale, il fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme, il valore della differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie e più fredde così come medie e più calde nonché il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'apparecchio di riscaldamento misto.
3. Un fascicolo tecnico conforme all'allegato V punto 5 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato V punto 6 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Il fascicolo dovrebbe riportare anche le eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione del sistema.
La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità degli impianti di cui al DM 37/08.
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 104/2012, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 3.000 a 30.000 euro, per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta;
b) da 2.000 a 20.000 euro, per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente o con etichette non autorizzate.