INDENNIZZI AUTOMATICI
Salvo diverso accordo fra le parti, in caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati in fatturala Somministrante richiederà al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati in base a quanto previsto dall'art.5 DLGS 231/2002 come modificato dall'art.2 DLGS 192/2012 (tasso BCE volta per volta calcolato maggiorato di 8 punti percentuali).
In caso di somministrazione a cliente domestico il tasso di interesse applicato in caso di ritardato pagamento sarà pari ai limiti ammessi dall'AEEGSI (pari al BCE - maggiorato 3,5%).
Perdurando il mancato pagamento oltre i 3 giorni successivi alla scadenza indicata nella fattura, verrà inviato al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata indicante il termine ultimo di pagamento; l'avvenuta effettuazione del pagamento da parte del cliente finale dovrà essere comunicato dallo stesso alla Somministrante a mezzo raccomandata A/R ovvero posta certificata.
Persistendo ulteriormente l'inadempimento oltre i 15 giorni successivi all'invio della raccomandata A/R, ovvero oltre 20 giorni dall'invio della raccomandata A/R nel caso in cui la Somministrante non sia in grado di documentare la data di invio della stessa, ovvero oltre 10 giorni successivi alla trasmissione della posta certificata, la Somministrante, decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di pagamento di cui sopra, ha diritto di richiedere all'Impresa Distributrice di sospendere la fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente.
Decorsi 5 giorni dalla sospensione senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Laddove il Cliente finale sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi 15 ulteriori giorni dalla riduzione della potenza disponibile, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura.
La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e bolletta/e e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione in applicazione dell'art. 10 dell'allegato A alla Deliberazione AEEGSI - ARG/elt 408 GU n. 51 del 29 febbraio 2008, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.
In ogni caso La Somministrante si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
Reclami
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com come integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com. TESTO INTEGRATO IN MATERIA DI PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA CLIENTI O UTENTI FINALI E OPERATORI O GESTORI NEI SETTORI REGOLATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO – TESTO INTEGRATO CONCILIAZIONE (TICO), il “Servizio Conciliazione” o “Servizio”, è l'organismo istituito dall'Autorità con deliberazione 21 giugno 2012, n. 260/2012/E/com, gestito in avvalimento da Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell'Elenco ADR e ODR europei in materia di consumo.
Attraverso il Servizio Conciliazione l'Autorità mette a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie sorte con operatori, venditori o distributori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.
L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution).
Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.
La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell'avvenuta registrazione.
Il Cliente o Utente finale domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell'ausilio di un'associazione o di altro delegato, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
La domanda di conciliazione deve prevedere i seguenti elementi obbligatori:
a) nome del Cliente o Utente finale e del delegato, ove presente;
b) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente;
c) denominazione dell'Operatore o Gestore;
d) POD/PDR della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura;
e) oggetto della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati della documentazione relativa e dell'indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova.
Alla domanda di conciliazione devono essere allegati obbligatoriamente:
a) copia di un documento di identità in corso di validità della Parte;
b) copia del reclamo;
c) copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell'Operatore o Gestore, se presente;
d) copia della risposta dell'Operatore o Gestore, se presente;
e) copia della delega al rappresentante dalla Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato;
f) dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00:
• che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, comma 3.1;
• della data di invio del reclamo all'Operatore;
g) accettazione delle previsioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi suddetti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, inviterà la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all'integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione sarà data comunicazione alla Parte.
In alternativa al Servizio Conciliazione,i Clienti Domestici possono svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR disponibile sul sito dell'Autorità (ex art. 141 decies del Codice del Consumo), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.